Nei primi giorni di settembre 2021 cambia la prevenzione incendi nelle aziende, viene infatti abrogato completamente lo storico D.M. 10/03/1998 con la pubblicazione di tre Nuovi Decreti Ministeriali:
1. Decreto Ministeriale 01/09/2021 "Controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio", in vigore dal 25 settembre 2022.
2. Decreto Ministeriale 02/09/2021 "Gestione del servizio antincendio", in vigore dal 04 ottobre 2022.
3. Decreto Ministeriale 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", in vigore dal 29 ottobre 2022.
DECRETO MINISTERIALE 01/09/2021 denominato anche "Decreto Controlli" nel quale vengono definite le modalità di:
· esecuzione di manutenzione e controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
· qualificazione di tecnici manutentori mediante specifici percorsi formativi.
Il Decreto prevede inoltre l'obbligo di conservazione di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, che dovrà riportare i controlli periodici e i relativi interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio nel rispetto delle scadenze temporali previste dalla normativa cogente applicabile. Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi competenti per il controllo.
Viene inoltre prevista un'attività di sorveglianza che riguarda attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio con cadenza regolare e mediante liste di controlli in carico a personale adeguatamente istruito.
DECRETO MINISTERIALE 02/09/2021 definisce i criteri per la gestione, durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza, della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il Decreto definisce:
· azioni da attuare in caso di emergenza, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
· formazione ed informazione da erogare ai lavoratori, in funzione del rischio di incendio della realtà aziendale;
· modalità di designazione, relativa formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.
Il Decreto apporta delle novità, rispetto al precedente, e tali novità riguardano:
1. Classificazione delle attività, formazione e aggiornamento: con il DM 10/03/1998 si faceva riferimento ad uno specifico indice di rischio: basso, medio e elevato mentre con il nuovo DM le attività sono suddivise in livello 1, 2 e 3, tale classificazione è strettamente correlata con le attività di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio: tipo 1, 2 e 3;
2. Aggiornamento della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale;
3. Contenuto dei programmi di aggiornamento.
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO NOVITÀ DAL 04/10/2022
DECRETO MINISTERIALE 03/09/2021 stabilisce i nuovi criteri per la Valutazione del Rischio Incendio e le Misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del rischio stesso. Per la scelta delle misure di prevenzione incendi è possibile individuare pertanto "3" categorie di luoghi di lavoro in cui possono essere applicati i differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:
1. luoghi di lavoro ove è possibile l'applicazione delle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono pertanto i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;
2. luoghi di lavoro definiti a "basso rischio di incendio" definiti nell'Allegato I dello stesso D.M. 03/09/2021 che definisce allo stesso tempo le indicazioni applicabili;
3. per tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti risulta necessaria l'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi (Decreto del 03/08/2015).
DEFINIZIONE DI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO:
L’allegato I del D.M. 03/09/2021 individua come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette a prevenzione incendi e non dotate di specifica Regola Tecnica Verticale, che rispettino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.