IL D.M. 10/03/1998 VA IN PENSIONE!

 Nei primi giorni di settembre 2021 cambia la prevenzione incendi nelle aziende, viene infatti abrogato completamente lo storico D.M. 10/03/1998 con la pubblicazione di tre Nuovi Decreti Ministeriali:

1.     Decreto Ministeriale 01/09/2021 "Controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio", in vigore dal 25 settembre 2022.

2.     Decreto Ministeriale 02/09/2021 "Gestione del servizio antincendio", in vigore dal 04 ottobre 2022.

3.     Decreto Ministeriale 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", in vigore dal 29 ottobre 2022.

 

DECRETO MINISTERIALE 01/09/2021 denominato anche "Decreto Controlli" nel quale vengono definite le modalità di:

·        esecuzione di manutenzione e controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;

·        qualificazione di tecnici manutentori mediante specifici percorsi formativi.

Il Decreto prevede inoltre l'obbligo di conservazione di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, che dovrà riportare i controlli periodici e i relativi interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio nel rispetto delle scadenze temporali previste dalla normativa cogente applicabile. Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Viene inoltre prevista un'attività di sorveglianza che riguarda attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio con cadenza regolare e mediante liste di controlli in carico a personale adeguatamente istruito.

 

DECRETO MINISTERIALE 02/09/2021 definisce i criteri per la gestione, durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza, della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il Decreto definisce:

·        azioni da attuare in caso di emergenza, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;

·        formazione ed informazione da erogare ai lavoratori, in funzione del rischio di incendio della realtà aziendale;

·        modalità di designazione, relativa formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

 

Il Decreto apporta delle novità, rispetto al precedente, e tali novità riguardano:

1.     Classificazione delle attività, formazione e aggiornamento: con il DM 10/03/1998 si faceva riferimento ad uno specifico indice di rischio: basso, medio e elevato mentre con il nuovo DM le attività sono suddivise in livello 1, 2 e 3, tale classificazione è strettamente correlata con le attività di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio: tipo 1, 2 e 3;

2.     Aggiornamento della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale;

3.     Contenuto dei programmi di aggiornamento.

 

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO NOVITÀ DAL 04/10/2022

DECRETO MINISTERIALE 03/09/2021 stabilisce i nuovi criteri per la Valutazione del Rischio Incendio e le Misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del rischio stesso. Per la scelta delle misure di prevenzione incendi è possibile individuare pertanto "3" categorie di luoghi di lavoro in cui possono essere applicati i differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:

1.     luoghi di lavoro ove è possibile l'applicazione delle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono pertanto i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;

2.     luoghi di lavoro definiti a "basso rischio di incendio" definiti nell'Allegato I dello stesso D.M. 03/09/2021 che definisce allo stesso tempo le indicazioni applicabili;

3.     per tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti risulta necessaria l'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi (Decreto del 03/08/2015).

 

DEFINIZIONE DI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO:

L’allegato I del D.M. 03/09/2021 individua come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette a prevenzione incendi e non dotate di specifica Regola Tecnica Verticale, che rispettino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)

superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2

piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota

non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2

non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative

non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

 

 

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