ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si riportano di seguito gli obblighi imposti al Datore di Lavoro per l'adempimento a quanto previsto D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. "Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro".

 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

I Datori di Lavoro hanno l'obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell`azienda).

Sono inoltre previsti i seguenti aggiornamenti obbligatori:

- aggiornamento periodico (indicativamente biennale) della Valutazione dello Stress Lavoro Correlato

- aggiornamento delle valutazioni del Rischio Rumore e del Rischio Vibrazioni effettuati nell'anno 2019 o precedenti

- aggiornamento altri rischi fisci effettuati nell'anno 2019 o precedenti

- aggiornamento della Valutazione del Rischio Chimico (normativa CLP in vigore dal 1° giugno 2015)

- aggiornamento della Valutazione del Rischio incendio del 02.09.2021 da effettuare per nuove o variazioni di attività.

 

Attività di Formazione

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i successivi Accordi Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012 indicano l'obbligo di formazione per i Datori di Lavoro, per i Dirigenti, per i Preposti e per i Lavoratori.

I corsi di formazione hanno una durata specifica in base alla classificazione di rischio (basso, medio, alto) dell'attività, desumibile dal codice ATECO 2007 indicato in Visura Camerale.

 

Formazione del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro che ha assunto il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve dimostrare la propria formazione con attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici e relativi aggiornamenti (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

 

Formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione e all'aggiornamento periodico di Dirigenti, Preposti (nuova formazione biennale in presenza) e Lavoratori (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Per gli addetti del comparto Edile l’aggiornamento della formazione risulta essere triennale (come da CCNL di riferimento del comparto edile siglato a marzo 2022).

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione e all'addestramento specifico dei Lavoratori che utilizzano macchine e attrezzature; in particolare per tutte le macchine indicate nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e gru su autocarro, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli forestali, macchine movimenti terra, pompe per calcestruzzo) sono obbligatori specifici corsi abilitanti, con rilascio di attestato di partecipazione finale.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione e all'addestramento specifico dei Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze:

Antincendio: formazione e addestramento come da nuovo Decreto Ministeriale del 02.09.2021 ogni 5 anni;

Primo Soccorso: formazione e addestramento come da normativa ogni 3 anni.

 

Modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 all’apparato sanzionatorio

In seguito all’entrata in vigore del Decreto attuativo del Jobs Act in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state introdotte modifiche al regime sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . Nel caso il Datore di Lavoro o il Dirigente ometta:

  • di erogare la formazione prevista dalla legge (a Dirigenti, Preposti, Lavoratori, lavoratori addetti Antincendio e Primo Soccorso, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), l’importo della sanzione prevista passa da 1.315,20 a 5.699,20 € (fermo restando l'arresto da due a quattro mesi);
  •  di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e/o non richieda al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, l’importo della sanzione prevista passa da 2.192,00 a 4.384,00 €.

Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori , triplicate se si riferisce a più di 10 lavoratori.

Scadenze e adempimenti vari D.P.R. 462/2001

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di provvedere alle verifiche periodiche di macchine e impianti.

In particolare per l'anno 2023 è previsto il rinnovo della verifica dell’impianto di Messa Terra eseguita nell'anno 2021 per le attività soggette a Prevenzione Incendi DPR 151/2011, nell'anno 2018 per tutte le altre attività.

Si ricorda che esiste un tariffario dal quale non ci si può scostare sensibilmente e le ditte autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico sono tenute ad effettuare scrupolosa verifica degli impianti con adeguate tempistiche di intervento rispetto alla tipologia di impianto verificato.

 

SIGMA S.r.l. offre alle Ditte interessate l'assistenza necessaria per l’attuazione delle diverse attività, la PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI e l'erogazione della FORMAZIONE in applicazione delle disposizioni di legge.

 

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