FORMAZIONE DIISOCIANATI

 Regolamento UE 2020/1149 

 

Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di

diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori

(compresi i lavoratori autonomi) che siano in possesso di una formazione adeguata. 

Le sostanze e miscele che contengono diisocianati sia aromatici che alifatici pertanto non potranno essere più:

  • utilizzate da operatori professionali che non abbiano completato con esito positivo una formazione specifica;
  • immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati.

 

Come riconoscere sostanze e miscele contenenti diisocianati ? 

 

A partire dal 24 febbraio 2022, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, il fornitore deve indicare

sull’imballaggio dei prodotti la seguente dicitura: 

 

A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata 

 

Quali sono le categorie di attività potenzialmente interessate ? 

 

  •  comparto edile e affini (impiantisti, serramentisti, carpentieri, cappottisti, imbianchini)
  • carrozzerie
  • falegnamerie
  • produttori di materie plastiche
  • ecc.. 

 

Quali prodotti possono contenere diisocianati ? 

 

  •  schiume poliuretaniche
  • colle poliuretaniche
  • catalizzatori di vernici bicomponenti, non solo poliuretaniche ma anche per le vernici all’acqua;
  • resine bicomponenti
  • adesivi
  • sigillanti
  • isolanti
  • vernici a base poliuretanica
  • ecc… 

 

Per eliminare ogni dubbio è fondamentale richiedere ai fornitori di sostanze chimiche le schede di sicurezza

aggiornate anno 2022 (SDS o MSDS) di tutti i prodotti chimici utilizzati, verificando nella SEZIONE 3 “Composizione/informazioni sugli ingredienti”, la presenza di eventuali sostanze contenenti diisocianati. 

 

La formazione specifica dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.

SIGMA S.r.l. offre alle Ditte interessate assistenza per l’attuazione degli interventi di formazione necessari per ottemperare 

a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

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