Riforma della normativa di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215

Nuovo obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti

 

Le modifiche apportate al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 dagli articoli 13 e 13-bis della Legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, possono essere considerate una vera e propria riforma della normativa di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.La riforma ha riguardato in particolare la modifica degli artt. 18, 19, 26 e 37 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 prevedendo novità in materia di formazione per Datori di Lavoro e Preposti.

In particolare, la modifica dell'articolo 37, prevede specificatamente per il Datore di Lavoro l'inserimento del nuovo obbligo formativo che integra gli obblighi formativi già previsti per Dirigenti e Preposti andando a colmare il precedente vuoto normativo.

Il comma 7 prevede che il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il comma 7-ter specifica che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

I contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione sempre previsti dall’art. 37 saranno definiti da un nuovo Accordo Conferenza tra Stato e Regioni (inizialmente previsto per giugno 2022) che andrà a modificare quanto attualmente in vigore in materia di formazione.

Ulteriori modifiche previste riguarderanno anche l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Un ulteriore modifica dell'articolo 37 comma 5, impone che l’addestramento venga effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

 L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

 

Novità per la figura del Preposto

 L’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto anche alcune novità che riguardano la figura del Preposto.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008,il  Preposto è definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Con le modifiche apportate all’articolo 18, all’elenco degli obblighi previsti per Datore di Lavoro e Dirigenti è stato inserito al comma 1 b-bis) l’obbligo di individuare il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

La nuova normativa va a modificare l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, introducendo nuovi obblighi per la figura del Preposto:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

… omissis…

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.

Infine la modifica apportata all’articolo 26 comma 8-bis del D.Lgs. 81/2008 impone che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i Datori di Lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di Lavoro committente il nominativo del personale che svolge la funzione di Preposto.

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